Possiamo definire la cooperativa sociale come una particolare forma di cooperativa specializzata nell’erogazione di servizi alla persona o nell’attività di inserimento di soggetti svantaggiati in ambito lavorativo.

Quanto detto ci porta a identificare due tipologie di cooperative sociali:

  1. cooperativa sociale di tipo A che offre servizi alla persona;
  2. cooperativa sociale di tipo B che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  3. cooperative sociali miste (sia di tipo A che di tipo B)

Quali sono le principali caratteristiche di una cooperativa sociale e quali, nel dettaglio, le attività svolte da ciascuna tipologia.

Un breve approfondimento sulla normativa delle cooperative sociali

Dal punto di vista normativo la cooperativa viene disciplinata dal Libro VI, Titolo V in qualità di società a capitale variabile con finalità di tipo mutualistico ovvero a condizioni più agevolate rispetto a quelle offerte dal mercato.

Nello specifico le cooperative sociali sono realtà a mutualità prevalente; è bene ricordare che le cooperative operano sulla base del principio di democraticità dunque ogni socio ha gli stessi diritti di voto in assemblea, a prescindere dalla singola quota di capitale.

La realtà della cooperativa sociale è stata introdotta, e viene attualmente disciplinata, dalla legge 381/1991 e dal decreto legislativo 112/2017 dalle quali viene identificata come impresa sociale impegnata:

  • nel perseguimento degli interessi della comunità;
  • nell’attività di integrazione sociale.

Come avviene la costituzione di una cooperativa sociale

La costituzione di una cooperativa sociale avviene per mezzo di un atto pubblico e richiede l’iscrizione da parte della stessa nell’Albo delle Cooperative.

All’interno dell’atto costitutivo di una cooperativa sociale troviamo: l’oggetto sociale, la denominazione e l’indicazione delle diverse sedi, i dati sui soci, i requisiti e le condizioni richiesti per diventare socio e le condizioni di recesso/esclusione, le logiche di amministrazione e composizione degli organi sociali e di controllo, le modalità e le forme di convocazione dell’assemblea e l’assenza di scopo di lucro.
Per quanto riguarda invece gli organi che compongono la cooperativa sociale abbiamo:

  • COLLEGIO SINDACALE: si occupa di sorvegliare l’amministrazione della cooperativa;
  • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: eletto da tutti i soci in assemblea e responsabile dell’attività di amministrazione della cooperativa;
  • ASSEMBLEA DEI SOCI.

Cooperativa sociale di tipo A e B, ecco le principali differenze

Sulla base dei servizi e del tipo di attività svolta è possibile distinguere tra cooperativa sociale di tipo A, cooperativa sociale di tipo B e cooperative sociali miste: vediamo in che misura differiscono.

Cooperativa sociale di tipo A

Le cooperative sociali di tipo A gestiscono ed erogano servizi sociosanitari, educativi, di formazione professionale e di inserimento lavorativo.

Tra i servizi offerti da questo tipo di realtà ci sono inoltre i servizi sociali ovvero quelli che erogati nei luoghi di aggregazione come centri sociali, centri per ragazzi, case famiglia, centri educativi come le ludoteche e centri sanitari.

I servizi offerti dalle cooperative sociali di tipi A possono essere erogati anche in convezione con enti pubblici.

Cooperativa sociale di tipo B

La cooperativa sociale di tipo B si occupa di gestire tutti quei servizi atti a favorire l’inserimento di personale lavorativo svantaggiato all’interno delle diverse realtà imprenditoriali.

Le figure ed i servizi erogati da questo tipo di cooperativa sociale sono specializzati.

Quando parliamo di soggetti svantaggiati ci riferiamo a soggetti invalidi (fisici e psichici) oltre che persone che hanno avuto in passato dipendenze e ora sono guarite.

Come previsto dalla normativa di riferimento le aziende (pubbliche o private) con un numero di dipendenti superiore a 15 devono assumere obbligatoriamente soggetti svantaggiati.

>>> clicca per conoscere quando scatta l’obbligo di assunzione per le categorie protette

Nella loro attività di favorire l’inserimento di soggetti svantaggiati le cooperative sociali di tipo B hanno la possibilità di partecipare a fare di appalto per conto di altre imprese, supportandole nel rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla convenzione di programma ex art 11 legge 68 99.

Cooperativa sociale di tipo misto

Infine, l’ultima tipologia: le cooperative sociali di tipo misto che portano avanti sia le attività delle realtà del tipo A, dunque servizi sociosanitari ed educativi, che di quelle del tipo B ovvero l’inserimento di persone svantaggiate nel tessuto sociale e lavorativo.

Nello svolgere questo servizio di pubblica utilità sociale, le cooperative miste restano sempre realtà senza scopo di lucro.