L’assunzione di categorie protette non dipende esclusivamente dalla “volontà dell’azienda”: esistono infatti diverse categorie di lavoratori che, in ragione di determinate agevolazioni, hanno diritto di essere assunte.
Esistono differenti tipologie di disabilità e ad ognuna corrisponde un collocamento obbligatorio; anche a livello di azienda è possibile individuare una quota di riserva associata a forme di assunzione obbligatoria.
In altre circostanze invece non sono necessari concorsi dedicati.
Ecco una guida da consultare per capire chi rientra nelle categorie protette e quando si parla di assunzione obbligatoria.
Chi rientra nelle categorie protette
Quando un potenziale dipendente rientra nell’ambito delle categorie protette?
È una domanda che le imprese si pongono spesso quando si trovano a gestire un’assunzione obbligatoria.
Rientrano nelle categorie protette tutte le tipologie di lavoratori elencati nella convenzione di programma ex art. 11 Legge 68/99 ovvero i soggetti con disabilità che sono disoccupati, nello specifico:
- persone non vedenti, ipovedenti gravi o sorde: queste categorie godono di un riconoscimento specifico e hanno il diritto all’inserimento lavorativo tramite il collocamento mirato;
- invalidi del lavoro: sono persone la cui invalidità è stata accertata e supera il 33%. Possono candidarsi a posizioni lavorative compatibili con le loro condizioni di salute, garantendo un percorso professionale protetto e sostenibile;
- invalidi civili di guerra, di servizio e di guerra: si tratta di persone che hanno subito danni permanenti a causa di conflitti o del servizio prestato per lo Stato. Anche per loro la Legge 68/99 prevede opportunità lavorative tutelate;
- persone con disabilità: sono inclusi coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% a causa di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o intellettive. La percentuale di invalidità è accertata da apposite commissioni mediche (ASL o INPS) ed è un requisito fondamentale per poter accedere ai benefici della Legge 68/99;
- categorie protette ex art. 18: questa categoria include vedove, orfani (per cause di lavoro, guerra o servizio), profughi e persone equiparate agli orfani. La legge comprende anche le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, insieme ai loro familiari.
Rientrano inoltre nella categorie protette:
- i familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
i coniugi di coloro che hanno perso la vita sul posto di lavoro o causa dello stesso; - familiari di profughi italiani che sono stati rimpatriati;
- i soggetti invalidi al 100% che sono in grado di mantenere una propria capacità lavorativa;
- familiari di soggetti invalidi e di coloro che hanno perso la vita in guerra.
Non rientrano in questa categoria coloro che hanno ottenuto la pensione di inabilità.
Iscrizione alle categorie protette e accesso al collocamento mirato
L’iscrizione alle categorie protette deve essere effettuata presso il centro per l’impiego di riferimento della provincia di residenza.
Il percorso, definito dalla normativa di riferimento, permette di a coloro che presentano una disabilità o rientrano nelle categorie appena descritte di accedere al mondo del lavoro con tutte le garanzie di tutela e pari opportunità.
L’iter di iscrizione prevede le seguenti fasi:
- riconoscimento dell’invalidità civile;
- presentazione della domanda tramite patronato o CAF;
- visita medica presso la commissione INPS;
- iscrizione al collocamento mirato presso il Centro dell’Impiego.
Assunzione categorie protette: un approfondimento sul reddito
Un altro aspetto da tenere in considerazione, e che per questo merita un piccolo approfondimento, riguarda il fattore disoccupazione e il reddito dichiarato.
Viene data la possibilità di iscriversi alla categorie protette a coloro che sono disoccupati, in una fase di non occupazione o di disoccupazione parziale.
Per quanto riguarda il fattore reddito invece:
- in presenza di lavoro subordinato o parasubordinato deve essere inferiore a 8 mila euro lordi annui;
- in presenza di lavoro autonomo o occasionale deve essere inferiore a 4800 euro lordi annui.
È necessario, inoltre, che il soggetto svolga lavori in ambiti particolari o un lavoro subordinato per massimo 6 mesi.
Ogni lavoratore che si iscrive alle categorie protette deve confermare entro 12 mesi la propria disponibilità a lavorare presso il centro dell’impiego della propria zona, diversamente l’iscrizione decade.
Assunzione per categorie protette: quando scatta l’obbligo per le aziende?
La normativa di riferimento dice che “qualsiasi azienda, pubblica o privata, deve avere una quota di lavoratori con assunzione obbligatoria”: la mancata osservazione della disposizione si traduce in sanzioni pecuniarie.
Nello specifico si parla di:
- assunzione obbligatoria quando il numero di dipendenti è compreso tra 15 e 35;
- assunzioni obbligatorie quando l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50;
- più del 7% dei dipendenti quando il numero di dipendenti supera 50.
Al titolare dell’azienda spetta la possibilità di richiedere una preselezione dei soggetti che rientrano nelle categorie protette ma deve comunque portare a compimento la loro assunzione entro 60 giorni scegliendo tra l’assunzione residuale, una richiesta numerica o nominativa.
Queste regole coinvolgono anche la sfera pubblica con delle differenze in termini di modalità di assunzione: bando, convenzione o richiesta al centro dell’impiego.
Quali sono invece le circostanze ed i fattori che NON RENDONO OBBLIGATORIA l’assunzione delle categorie protette?
Rientrano in questa categoria:
- aziende del settore edile;
- imprese del settore dei trasporti (marittimi, terrestri, aerei);
- aziende in possesso di impianti su fune;
- polizia e protezione civile (con l’esclusione di ruoli amministrativi).
Le imprese possono inoltre presentare un’autocertificazione per avere un esonero parziale dall’assunzione di categorie protette quando i dipendenti superano le 35 unità e l’organizzazione, data la sua natura, non può rispettare questo obbligo.
In queste circostanze l’impresa deve versare al Fondo Regionale un quota per l’occupazione di persone diversamente abili per ogni lavoratore non occupato e ogni giornata non prestata.
Anche in questo caso c’è la possibilità di ottenere un esonero ma solo se la natura dell’attività svolta dall’impresa prevede mansioni faticose, rischiose o particolari. L’importo attualmente in vigore è di 39,21€.
Nuovo Portale SIUL L68: come richiedere l’esonero in Emilia-Romagna
Le aziende con sede in Emilia-Romagna che intendono richiedere l’esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell’art. 5 della Legge 68/99 devono sapere che dal 16 febbraio 2026 la procedura è cambiata: la domanda va presentata esclusivamente tramite il portale web regionale SIUL L68, non è più possibile utilizzare canali alternativi.
La richiesta va inoltrata all’Ente competente per il territorio in cui l’azienda ha la sede legale. Per chi ha più sedi dislocate in regioni diverse, la domanda si presenta comunque alla sede legale, che provvede a trasmetterla agli enti territorialmente competenti per le singole unità produttive.
Bando Regionale incentivi assunzioni di persone con disabilità in Emilia-Romagna
Le aziende con sede operativa o unità produttiva in Emilia-Romagna possono accedere a contributi regionali a sostegno delle assunzioni di lavoratori con disabilità iscritti al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99.
Il contributo copre fino al 60% del costo salariale lordo per le aziende che assumono oltre la quota d’obbligo, e fino al 40% per quelle che assumono nell’ambito della quota obbligatoria.
In caso di successiva trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, le percentuali vengono integrate fino al 100% del costo salariale lordo inizialmente ammesso.
Le domande, aperte a partire dal 20 febbraio 2025, possono essere presentate fino a esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 tramite l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia – Romagna.
Un’alternativa all’assunzione diretta: la convenzione con una cooperativa sociale
Adempiere agli obblighi della Legge 68/99 non significa necessariamente assumere direttamente una persona con disabilità nella propria organizzazione. La normativa prevede una strada alternativa: affidare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B e computare i lavoratori con disabilità da essa assunti ai fini della propria quota di riserva.
Questo strumento, regolato dall’art. 14 del D.Lgs. 276/2003 e recepito in Emilia-Romagna dall’art. 22 della Legge Regionale 17/2005, permette alle aziende di coprire fino al 30% della propria quota d’obbligo.
Per le aziende che operano in settori dove l’inserimento diretto di persone con disabilità è complesso per la natura delle mansioni, per i ritmi produttivi o per l’organizzazione interna, questa soluzione rappresenta un percorso concreto e pienamente legale per mettersi in regola, senza rinunciare alla qualità del servizio.
Adriacoop gestisce sul territorio della Provincia di Rimini convenzioni attive ai sensi della L.R. 17/2005. Se vuoi capire se questa soluzione è applicabile alla tua azienda, scopri come funziona la convenzione o contattaci.


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